Il weblog di Gokachu |
giovedì, gennaio 24, 2008
Ho scoperto l'acqua a temperatura ambiente
Che Napolitano denunci con estremo coraggio e forzando forse la sua carica istituzionale che tra le legi razziali e la shoah forse un certo legame c'è; oppure che una frase banale nella sua ovvietà diventi oggetto di polemica e titolo da mettere nella home di Repubblica Online mi sembrano fatti così buffi da permettermi di anticipare la rituale anche se discontinua (per questo blog, il cui tenutario è munito di prepuzio) celebrazione del giorno della memoria. --------------------------------------------------- Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero. I cittadini italiani di razza ebraica (...) nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno: essere iscritti al Partito Nazionale Fascista; essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone; essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; prestare servizio militare in pace e in guerra. Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938 Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari. Articolo 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. Articolo 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. (...) Articolo 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica. R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 - Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo. Articolo 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. Articolo 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate. Articolo 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'Articolo 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge. R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381 - Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Articolo 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Articolo 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza. Articolo 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI. Articolo 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici. Articolo 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 - Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola Articolo 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni. Articolo 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 Novembre 1938-XVII, n. 1779. Articolo 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'Art. 14 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali. R.D.L. 29 Giugno 1939, n. 1054 - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica
Home - Mail - Archivio
I contenuti di questo weblog sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. settembre 1999 ottobre 2002 novembre 2002 dicembre 2002 gennaio 2003 febbraio 2003 marzo 2003 aprile 2003 maggio 2003 giugno 2003 luglio 2003 agosto 2003 settembre 2003 ottobre 2003 novembre 2003 dicembre 2003 gennaio 2004 febbraio 2004 marzo 2004 aprile 2004 maggio 2004 giugno 2004 luglio 2004 agosto 2004 settembre 2004 ottobre 2004 novembre 2004 dicembre 2004 gennaio 2005 febbraio 2005 marzo 2005 aprile 2005 maggio 2005 giugno 2005 luglio 2005 agosto 2005 settembre 2005 ottobre 2005 novembre 2005 dicembre 2005 gennaio 2006 febbraio 2006 marzo 2006 aprile 2006 maggio 2006 giugno 2006 luglio 2006 agosto 2006 settembre 2006 ottobre 2006 novembre 2006 dicembre 2006 gennaio 2007 febbraio 2007 marzo 2007 aprile 2007 maggio 2007 giugno 2007 luglio 2007 agosto 2007 settembre 2007 ottobre 2007 novembre 2007 dicembre 2007 gennaio 2008 febbraio 2008 marzo 2008 aprile 2008 maggio 2008 giugno 2008 luglio 2008 agosto 2008 settembre 2008 ottobre 2008 novembre 2008 dicembre 2008 gennaio 2009 giugno 2009 agosto 2009 settembre 2009 ottobre 2009 dicembre 2009 agosto 2010 dicembre 2010 |